Art. 1.
(Dipartimento di polizia privata).

      1. Nell'ambito del Ministero dell'interno è istituito il dipartimento di polizia privata, di seguito denominato «dipartimento».
      2. Presso il dipartimento hanno sede:

          a) l'albo nazionale degli agenti di polizia privata;

          b) la commissione tecnica esaminatrice;

          c) l'ufficio amministrativo.